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In ambito doganale, il concetto di “origine”, riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto è opportuno individuare l’esatta origine delle merci per poter svolgere un corretto pagamento dei tributi dovuti e per non incorrere in conseguenti sanzioni in caso di mancata osservazione delle restrizioni all’esportazione o all’importazione.

È opportuno distinguere tra:

  • “Origine non preferenziale”, intesa come il luogo di produzione del bene o il luogo dove il bene ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (Art. 242 del Codice Doganale
    Comunitario). Per acquisire l’origine non preferenziale è sufficiente che un bene subisca una trasformazione sostanziale sul territorio, indipendentemente dalla quantità di merce
    nazionale o estera utilizzata nella produzione di quel bene.
  • “Origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (o addirittura l’esenzione) per prodotti importati da alcuni Paesi che soddisfano precisi
    requisiti, tutto ciò in virtù di specifici accordi stipulati tra il paese di esportazione e il paese in cui la merce è destinata.

I principali documenti che vengono utilizzati per certificare l’origine preferenziale sono:

  • Certificato di Circolazione EUR.1: si tratta di un certificato di origine utilizzato per dimostrare l’origine preferenziale e consentire l’abbattimento dei dazi all’importazione negli
    scambi con i Paesi legati all’UE grazie agli accordi tariffari. Viene rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore. È importante rilasciare l’EUR.1 in base al
    valore delle merci dichiarate e soprattutto che le merci dichiarate abbiano tutte i requisiti per essere considerate di “origine preferenziale”.
  • Certificato di Circolazione ATR: questo certificato attesta che i prodotti esportati o importati siano in “libera circolazione” nel paese di provenienza. Viene utilizzato nelle
    operazioni tra UE e Turchia e consente l’esenzione reciproca del pagamento del dazio.
    L’ATR ha una durata di 4 mesi e può anche essere emesso a posteriori oppure duplicato.
  • FORM A: è un certificato di origine che viene usato per le importazioni verso l’UE da Paesi in via di Sviluppo. Con questo documento, tali Paesi attestano l’originalità della merce e
    vengono totalmente o parzialmente esentati dal pagamento del dazio all’importazione. È importante precisare che il FORM A non vale per le esportazioni dall’UE verso i Paesi in
    via di Sviluppo.

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